Codice di giustizia contabile - TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE (artt. 1-27)
Art. 13. Codice di giustizia contabile. Momento determinante della giurisdizione (1).
Art. 13 – Momento determinante della giurisdizione (1).
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
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(1) Rubrica modificata dall'articolo 98, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.