Art. 18. Codice di giustizia contabile. Decisione su questioni di giurisdizione.

Art. 18 – Decisione su questioni di giurisdizione.

 

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito.

2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima e' riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (1).

3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, [ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,]  se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio (2).

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate.  Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.  Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione (3).

8. Nei giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.  In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova(4).

8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione e' declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6 (5).

8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (6).

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(1) Comma modificato  dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(2) Comma modificato  dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(3) Comma modificato  dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(4) Comma modificato  dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.