Art. 22. Codice di giustizia contabile. Ricusazione.

Art. 22 – Ricusazione.

 

1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.

2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario puo' proporsi oralmente prima della discussione.

3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed e' sottoscritto dalla parte o dal difensore.

4. La decisione e' pronunciata in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte (1).

5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile.

6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e' ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti (2).

7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

8. In caso di manifesta inammissibilita' o infondatezza, la sanzione pecuniaria e' stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

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(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.