Art. 23. Codice di giustizia contabile. Consulente tecnico.

Art. 23 – Consulente tecnico.

 

1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando e' necessario, da uno o piu' consulenti.

2. Il consulente ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato impedimento.

3. L'incarico di consulenza puo' essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Possono altresi' essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attivita' in favore delle parti del giudizio.

4. Il consulente, all'esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell'articolo 97 e puo' essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente e' stabilito dal giudice che l'ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1.