Art. 25. Codice di giustizia contabile. Commissario ad acta.

Art. 25 – Commissario ad acta.

 

1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta.

1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso(1).

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.