Art. 26. Codice di giustizia contabile. Custode.

Art. 26 – Custode.

1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode e' stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.