Art. 29. Codice di giustizia contabile. Procura alle liti.

Art. 29 – Procura alle liti.

 

1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.

1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.