Art. 30. Codice di giustizia contabile. Doveri delle parti.

Art. 30 – Doveri delle parti.

 

1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.

2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 89 del codice di procedura civile.