Art. 39. Codice di giustizia contabile. Contenuto della sentenza.
Art. 39 – Contenuto della sentenza.
1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana" (1).
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore o del giudice monocratico (2).
3. La decisione e' nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che e' stato sentito il pubblico ministero (3).
4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (4).
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(1) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(3) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(4) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.