Codice di giustizia contabile - TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE (artt. 1-27)
Art. 5. Codice di giustizia contabile. Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti.
Art. 5 – Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti.
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.
2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.