Art. 5. Codice di giustizia contabile. Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti.

Art. 5 – Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti.

 

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.

2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.