Codice di giustizia contabile - TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE (artt. 1-27)
Art. 8. Codice di giustizia contabile. Organi della giurisdizione contabile.
Art. 8 – Organi della giurisdizione contabile.
1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti (1).
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(1)Comma modificato dall'articolo 98, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.