Art. 8. Codice di giustizia contabile. Organi della giurisdizione contabile.

Art. 8 – Organi della giurisdizione contabile.

1. La giurisdizione contabile e' esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti (1).

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(1)Comma modificato dall'articolo 98, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.