Art. 9. Codice di giustizia contabile. Sezioni giurisdizionali regionali (1).

Art. 9 – Sezioni giurisdizionali regionali (1).

 

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.

2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' di ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio [, in funzione di giudice unico] (2).

3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche (3).

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(1)  Rubrica modificata dall'articolo 98, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.