Art. 1. Codice di giustizia sportiva. Ambito di applicazione oggettivo.

Art. 1 Ambito di applicazione oggettivo.

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni  altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o  comunque rilevante per l’ordinamento federale.

  2.  Il  Codice  si  applica,  altresì,  ai  soci  e  non  soci  cui  è  riconducibile,  direttamente  o  indirettamente,  il  controllo  delle  società,  alle  persone  comunque  addette  a  servizi  delle  società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una  società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.