Art. 11. Codice di giustizia sportiva. Sanzioni inerenti alla disputa delle gare.

Art. 11 Sanzioni inerenti alla disputa delle gare. 

1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della  società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore  ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore: 

a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno; 

b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto  previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento  sia stato considerato valido per la società utilizzante; 

c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali. 

2. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il  tesseramento  per  effetto  di  irregolarità  imputabile  alla  stessa  società,  si  applica  la  penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.