Art. 15. Codice di giustizia sportiva. Concorso di circostanze.

Art. 15 Concorso di circostanze. 

1. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora  riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per  l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave. 

2. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora  riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per  l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave. 

3. Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva  operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Se ritengono prevalenti le  circostanze aggravanti, tengono conto esclusivamente di tali circostanze ovvero, se ritengono  prevalenti  le  circostanze  attenuanti,  tengono  conto  esclusivamente  di  queste  ultime.  Se  ritengono che vi sia equivalenza applicano la sanzione prevista in assenza di circostanze.