Art. 16. Codice di giustizia sportiva. Valutazione delle circostanze.

Art. 16 Valutazione delle circostanze. 

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia  sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute  insussistenti.   

2.  Nell’ipotesi  di  concorso  di  persone  nell’infrazione,  le  circostanze  che  aggravano  o  diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla  persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.