Art. 20. Codice di giustizia sportiva. Esecuzione della sanzione della squalifica del campo.

Art. 20 Esecuzione della sanzione della squalifica del campo.

1. La sanzione della squalifica del campo è scontata con decorrenza dalla seconda giornata di  gara successiva alla data di pubblicazione della decisione e, nel caso in cui debbano disputarsi  gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia  sportiva per motivi di particolare rilievo. 

2. La sanzione della squalifica del campo è limitata alle gare della squadra che ha dato origine  alla punizione. 

3. La sanzione della squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara si è conclusa  con un risultato valido agli effetti della classifica.