Art. 26. Codice di giustizia sportiva. Fatti violenti dei sostenitori.

Art. 26 Fatti violenti dei sostenitori.

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei  propri  sostenitori,  sia  all’interno  dell'impianto  sportivo,  sia  nelle  aree  esterne  immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un  danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 

2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle  seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro  6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le  società di serie C. 

3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla  sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e),  f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la  sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 

4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le  altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad  euro  15.000,00.  In  caso  di  fatti  particolarmente  gravi,  può  essere  inflitta  alla  società  la  sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si  verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo  non inferiore a due giornate.