Art. 3. Codice di giustizia sportiva. Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative.

Art. 3  Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative.

1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale,  dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva  adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, 12 
di  seguito  denominato  Statuto,  nonché  dalle  norme  della  Fédération  Internationale  de  Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). 

2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI. 

3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  39  del  Codice  CONI,  vi  è  autonomia  dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli  organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti  innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria. 

 4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia  sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili  nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza  sportiva.