Art. 37. Codice di giustizia sportiva. Utilizzo di espressione blasfema.

Art. 37 Utilizzo di espressione blasfema.

1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:   a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;  b)  agli  altri  soggetti  ammessi,  ai  sensi  della  normativa  federale,  nel  recinto  di  gioco,  la  sanzione della inibizione.