Art. 37. Codice di giustizia sportiva. Utilizzo di espressione blasfema.
Art. 37 – Utilizzo di espressione blasfema.
1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.