Art. 15 bis codice procedura civile. Esecuzione forzata.

15 bis. Esecuzione forzata.

Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.

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(1) Articolo inserito dall'art. 27, comma 1, lett. a) n. 2 ) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.