Art. 120 Codice Penale. Diritto di querela.

120. Diritto di querela. (1)

Ogni persona offesa da un reato [c.p. 122, 597] per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [c.p. 8, 9, 10, 11, 12, 126, 127, 131, 313] o istanza [c.p.p. 6] ha diritto di querela [c.p. 123, 124, 152; c.p.p. 336, 337].

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente [c.c. 414], il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore [c.c. 320, 343, 357, 424].

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di querela [c.p. 125] e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore [c.c. 390, 424], nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato (2).

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(1) I reati punibili a querela sono quelli previsti dagli artt. 388, 388-bis, 392, 393, 513, 519, 521, 522, 523, 524, 526 c.p., dagli artt. 530, 542, 559, 560, 573, 574, 581, 590 c.p., dagli artt. 594, 595, 597, 612, 614, 617, 618, 621, 622, 623 c.p., dagli artt. 626, 633, 635, 637, 638, 639, 641, 642, 646, 647, 649 c.p. Per il ricorso immediato al giudice nel caso di reati perseguibili a querela vedi l'art. 21, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(2) Vedi, anche, il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio gratuito.