Art. 33 Codice Penale. Condanna per delitto colposo.

33. Condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (1). 

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria [c.p. 18].

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(1) Comma così sostituito, dall'art. 121, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.