Art. 29 CEDU. Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito.
Art. 29 Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito.
1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell’articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.