Art. 4 CEDU. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.

Art. 4. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:

(a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

(b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

(c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.