Art. 40 CEDU. Udienza pubblica e accesso ai documenti.

Art. 40 Udienza pubblica e accesso ai documenti.

1. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.