Concorsi pubblici e procedure concorsuali.

Concorsi pubblici. Le sentenze del Consiglio di Stato Adunanze Plenarie sulle procedure concorsuali. Focus giurisprudenziale



FOCUS GIURISPRUDENZIALE.

Concorsi pubblici e procedure concorsuali. 

Blocco delle assunzioni e università statali.

Il blocco delle assunzioni, disposto dall'art. 1, d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, è una misura sancita da una norma a regime a tenore della quale il superamento del limite di cui all'art. 51, comma 4, l. 27 dicembre 1997, n. 449 determina, quale conseguenza automatica, il precipitato del divieto, a carico delle Università statali, di procedere all'espletamento di procedure concorsuali ed all'assunzione di personale fino al rientro nei parametri massimi; solo alle Università che non superino il limite è consentita la prosecuzione delle procedure di selezione indette nel 2008, con la diversa composizione delle commissioni rideterminata ex lege. Cons. St. Ad. Pl., 28 maggio 2012 n. 17

Scorrimento delle gradutaorie concorsuali e principio di prevalenza.

Il principio di prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando speciali disposizioni impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, ovvero quando assuma rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia, che comunque non esimono l'amministrazione dall'obbligo di valutare comparativamente anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei, o ancora quando intervenga una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14

Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico; tale prevalenza, tuttavia, non è assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. Cons St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14

La specifica limitazione della possibilità di scorrimento delle graduatorie ai posti che non siano di "nuova istituzione o trasformazione", sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali, risulta espressiva di un principio generale e, pertanto, trova applicazione comune anche alle altre amministrazioni pubbliche. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14

In presenza di una graduatoria concorsuale valida ed efficace, la p.a. gode di ampia discrezionalità sull'an della copertura di posti vacanti ulteriori a quelli banditi con il concorso, mentre deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, tenendo nel massimo rilievo il generale favore dell'ordinamento per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei in precedenti concorsi, che costituisce la modalità ordinaria di provvista del personale e recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto, o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso. Cons. St., Ad. Pl., 28 luglio 2011 n. 14

L'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, con decorrenza dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico e si applica alle graduatorie che risultino valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della l. n. 244 del 2007 (anche se relative a procedure concorsuali svolte in epoca precedente) ed a tutte le amministrazioni pubbliche, senza limitazioni di carattere soggettivo o oggettivo. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14

Il sistema di reclutamento mediante scorrimento di graduatoria ancora efficace, anche se nell'ordinamento vigente costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, incontra peraltro precisi limiti, che, per essere pienamente giustificabili, comportano il conseguente ridimensionamento dell'obbligo motivazionale, e cioè nel caso in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico; ovvero in presenza dell'esigenza preminente di provvedere, con le nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia; ed ancora l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Cons. St. Ad. Pl., 28 luglio 2011 n. 14

L'art. 3, comma 87, l. 24 dicembre 2007 n. 244, che reca un nuovo termine di durata delle graduatorie concorsuali, non si applica solo alle graduatorie approvate successivamente all'entrata in vigore della legge (1 gennaio 2008), ma anche a tutte quelle ancora vigenti all'atto della sua entrata in vigore, costituendo lo scorrimento di graduatoria istituto da considerarsi ora ordinario, cioè « a regime », nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487), ed applicabile indistintamente a tutte le Amministrazioni pubbliche, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14

L'ambito temporale di operatività della nuova disciplina sulla vigenza triennale delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, introdotta dall'art. 3, comma 87, l. 244/2007, si riferisce alle graduatorie valide ed efficaci a partire dal momento di entrata in vigore della richiamata norma. Quest'ultima è pertanto applicabile a tutte le procedure concorsuali valide, non rilevando la circostanza che la graduatoria sia stata formata nell'ambito di procedimenti iniziati, o anche conclusi, prima dell'entrata in vigore l. n. 244 del 2007. Cons. St. Ad. Pl-. 28 luglio 2011 n. 14

Giurisdizione amministrativa di legittimità

Premesso che la giurisdizione amministrativa di legittimità sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per il reclutamento di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione è limitata alle sole procedure che iniziano con l'emanazione di un bando, sono contrassegnate dalla valutazone comparativa dei candidati e si concludono con la compilazione di una graduatoria, sussiste la giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti l'inserimento degli insegnanti, che siano in possesso di determinati requisiti anche in base ad una pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria permanente preordinata al conferimento dei posti che si rendano via via disponibili. Cons. St. Ad. Pl., 12 luglio 2011 n. 11 L'affermazione della residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dall'art. 63, comma 4, d.lg. 165/2001 è limitata ai concorsi in senso stretto, cioè a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento. In tale nozione di concorso non è compresa la fattispecie, delineata in materia scolastica dall'art. 401 d.lg. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi a esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili. Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del g.o. sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione. Cons. St. Ad. Pl. 12 luglio 2011 n. 11

Sussiste la giurisdizione del g.o. in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano. Infatti, con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 d.lg. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Inoltre, non può configurarsi l'eventuale inerenza a procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l'assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori in quanto si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Cons. St. Ad Pl. 12 luglio 2011 n. 11

Stabilizzazione personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L'incidenza retroattiva dell'art. 3, comma 91, l. n. 244 del 2007 sulle procedure concorsuali in atto volte alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non lede l'affidamento legittimo del candidato, in quanto il significato della disposizione interpretata non era sin dall'origine così univoco da ingenerare la previsione di una sua univoca applicazione. Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2011 n. 9

L'art. 3, comma 91, l. n. 244 del 2007, in quanto norma d'interpretazione autentica, è applicabile alle procedure concorsuali in svolgimento volte alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ne costituiscono l'unico e precipuo oggetto. Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2011 n. 9

Qualora il legislatore ragionevolmente ne ravvisi la necessità, è prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, le modifiche normative sopravvenute possono modificare le procedure concorsuali in svolgimento. Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2011 n. 9

Giurisdizione amministrativa: profili generali.

In materia di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti procedure concorsuali volte al reclutamento, senza che rilevi la natura della procedura (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli); infatti, anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, sicché quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, assumendo così consistenza di interesse legittimo Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2007 n. 8

Il discrimine tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giurisdizionale amministrativa, stabilito, attualmente, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, dall'art. 63 t.u. n. 165 del 2001, deve essere inteso nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli). Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2007 n. 8

L'art. 2 comma 2 l. n. 389 del 1999 non consente l'utilizzazione della graduatoria di un concorso per l'assegnazione delle titolarità di farmacie ai fini dell'attribuzione di sedi farmaceutiche diverse da quelle messe a concorso e resesi disponibili dopo l'esaurimento della procedura, ponendo, al contrario, una speciale disciplina volta a consentirne una pronta e tempestiva assegnazione delle sedi messe a concorso, ma rimaste disponibili perché non assegnate od, eventualmente, rese tali per rinuncia o decadenza del precedente assegnatario. L'art. 2 l. n. 389 del 1999 pone al comma 1 disposizioni per accelerare e semplificare le procedure concorsuali di assegnazione delle sedi farmaceutiche anche se bandite prima dell'entrata in vigore della legge, prevedendo l'interpello contemporaneo dei candidati risultati idonei ai fini dell'assegnazione delle sedi secondo l'ordine della graduatoria con il breve termine di cinque giorni per l'indicazione della sede prescelta pena l'esclusione dell'assegnazione; in tale contesto di accelerazione delle procedure concorsuali e della loro definizione è collocato il comma 2 dell'art. 2 da interpretarsi come disposizione di accelerazione della definizione delle procedure concorsuali regolando anche la situazione delle sedi messe a concorso e resesi disponibili per la mancata accettazione da parte dell'interessato o per vicende, come la rinuncia e la decadenza dell'assegnatario. La norma dell'art. 2 nella l. n. 389 del 1999, prevedendo l'attribuzione immediata delle sedi farmaceutiche (assegnate ma non accettate o eventualmente resesi disponibili, dopo l'assegnazione), secondo l'ordine della graduatoria ai candidati ai quali non sia stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sostituisce il complesso e farraginoso sistema, del d.P.R. n. 1275 del 1971 che prolungava i tempi di definizione delle procedure, e la sua interpretazione limitata alle sedi farmaceutiche messe a concorso e resesi disponibili, non consente l'utilizzazione della graduatoria per sedi (posti) non messi a concorso e resesi disponibili in epoca successiva. Cons. St. Ad. Pl. 31 maggio 2002 n. 5

Prove preselettive del concorso per uditore giudiziario e ammissione con riserva alle prove scritte.

Va ammesso con riserva alle prove scritte un concorrente che nelle prove preselettive del concorso per uditore giudiziario ha commesso un solo errore. Deve ritenersi che il giudice amministrativo, in presenza di una norma sospetta di incostituzionalità, nel sollevare la questione, possa nelle more anche sospendere il provvedimento applicativo, esercitando in tal modo una forma limitata di controllo diffuso. Nelle procedure concorsuali, in particolare, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva) con contestuale ordinanza con cui si solleva questione di legittimità costituzionale, non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco, con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la p.a. appare recessivo. Cons. St. Ad. Pl. 20 dicembre 1999 n. 2

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