L'arresto in flagranza: quali sono gli elementi che lo caratterizzano?

La flagranza indica lo stato di "chi viene colto nell'atto di commettere il reato"



La flagranza indica lo stato di "chi viene colto nell'atto di commettere il reato".

L'art. 382 c.p.c. definisce lo "stato di flagranza" nel seguente modo:

"1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza."

La flagranza è inoltre uno dei presupposti dell'arresto effettuato, di regola, dalla polizia giudiziaria ex artt. 380 ss. c.p.p.

In cosa consiste in concreto l'arresto in flagranza di reato?

L'arresto in flagranza consiste in un atto che presenta assoluta peculiarità, rispetto agli altri provvedimenti coercitivi poiché nella misura precautelare la esecuzione della coercizione è coessenziale rispetto alla deliberazione di chi lo esegue.

Quali sono gli elementi tipici dell'arresto in flagranza di reato?

La misura precautelare consiste (e si esaurisce) nella sua materiale esecuzione, perché è dalla legge prevista come essenzialmente attuosa e la stessa configurazione normativa della misura risulta speculare rispetto alla denotazione delle ipotesi di flagranza o quasi flagranza che risiedono nella pertinenza sul piano fattuale alla condotta delittuosa colta nel mentre si compie ovvero nella immediata proiezione materiale della perpetrazione per essere l'agente colto, dopo la commissione del reato, con cose o tracce rivelatrici della subitanea commissione del delitto (Cass. pen., sez. VI, n. 2240 del 17 dicembre 2020).

Quali valutazioni deve compiere il Giudice al momento di decidere sulla convlida dell'arresto in flagranza di reato?

Il giudice della convalida deve operare il controllo sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge senza esorbitare da una verifica di ragionevolezza in ordine all'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei medesimi, e non può quindi sovrapporre una propria autonoma interpretazione di elementi oggettivi evidenziati nel verbale di arresto, né rivalutare condotte già emerse nell'immediatezza dei fatti non decisive ai fini della sussistenza della flagranza (Cass. pen., sez. IV, n. 27253 del 23 settembre 2020, n.27253).

Quando è legittimo l'arresto in flagranza di reato?

In tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di cd. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Cass. pen., sez. II, n. 27229 del 15 settembre 2020).

L'arresto in flagranza è illegittimo laddove la scriminante dell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. (nella specie quello del soccorso in mare di naufraghi derivante da fonti internazionali) risulti “verosimilmente” o “ragionevolmente” (e non già evidentemente) esistente (Cass. pen., sez. III, n. 6626 del 16 gennaio 2020).

E' necessario l'avviso al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto in flagranza di reato?

L'inosservanza da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvisare il difensore nominato di fiducia dell'avvenuto arresto in flagranza non è causa di nullità, mancando un'espressa previsione in tal senso e non ricorrendo una violazione del diritto di difesa dell'indagato riconducibile alle cause generali di nullità, poiché detto obbligo di informazione non è riferibile in modo diretto all'assistenza dell'arrestato nel compimento degli atti garantiti (Cass. pen., n. 21063 del 25 giugno 2020).

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