Quaestio.Contratto a tutele crescenti: si applica anche a contratti di lavoro stipulati prima della riforma?

Jobs Act e contratti stipulati prima della riforma. Il contratto a tutele crescenti si applica al rapporto di lavoro anche se sono stato assunto nel 2014?



Contratti a tutele crescenti, Jobs Act e contratti di lavoro stipulati prima della riforma.

A cura dell'Avv. Angelo Massaro.

QUAESTIO.

  •  Il contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act si applica al mio rapporto di lavoro anche se sono stato assunto nel 2014 ?

RISPOSTA.

Il contratto di lavoro a tutele crescenti è stato introdotto nel nostro sistema normativo con il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015.

Nella legge delega troviamo ben esplicitati gli obiettivi della nuova riforma del lavoro.

Si prevede per le nuove assunzioni a tempo indeterminato un sistema di tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico crescente con l'anzianità di servizio. Inoltre il diritto alla reintegrazione viene limitato ai licenziamenti nulli e discriminatori oltre che a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.

La disciplina si applica ai lavoratori subordinato che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015.

L'articolo 9 d.lgs 23/2015 prevede l'estensione anche alle piccole imprese e organizzazioni di tendenza ovvero ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Restano esclusi i dirigenti e i lavoratori a tempo determinato.

Per quest'ultimi il comma 2 dell'articolo del d.lgs 23/2015 specifica che la conversione dei contratti a termine o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo ne determina l'applicabilità.

Il decreto legislativo si preoccupa inoltre di regolare l'eventualità in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente al 7 marzo, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18 ottavo e nono comma dello Statuto dei Lavoratori (più di quindici lavoratori in forza o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo), in questo caso il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dal d.lgs 23/2015.

CONSULTA ANCHE:

- JOBS ACT.

- DECRETO LAVORO 2014. il decreto lavoro il 15 maggio è stato convertito in legge.

- RIFORMA LAVORO 2014. JOBS ACT. Legge n. 78 del 16 maggio 2014. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

- JOBS ACT. Testo coordinato del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34. Rilancio occupazione e semplificazione imprese. G.U. n. 114 del 19 maggio 2014.

 

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