Tirocinio professionale nel corso dell'ultimo anno di università.

Per le Sezioni Unite può essere svolto dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno di giurisprudenza ma non se fuori corso.



A cura dell'Avv. Augusto CARENI

Nota a Cass. civ., sez. un., n. 24379 del 3 novembre 2020

Interessante chiarimento da parte delle Sezioni Unite sul tema del tirocinio da svolgere nel corso dell'ultimo anno di giurisprudenza come previsto dall'art. 41, comma 6, l. n. 247 del 2012, il quale dispone che: 'il tirocinio può essere svolto: (...) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza".

Per gli ermellini però il riferimento all'ultimo anno del corso di studio non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l'ultimo del corso legale al quale si sia "regolarmente iscritti". 

LA VIDENDA

Il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso di uno studente all’ultimo anno di giurisprudenza avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che aveva rigettato la sua istanza di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea, ai sensi della "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 41, comma 6, lett. d).

Lo studente sosteneva di avere diritto all'iscrizione anticipata perché era iscritta all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, aveva ultimato gli esami, era in procinto di ultimare la tesi di laurea e aveva lavorato presso l'ufficio legale di un istituto di credito collaborando con un avvocato.

Il Consiglio Nazionale Forense rilevava che l'interessato, pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, era fuori corso da due anni, sicché non trovava applicazione la disposizione invocata che richiedeva la regolarità della iscrizione all'ultimo anno del corso, da intendere come rispetto della durata legale del corso stesso, nel senso che l'inizio dello svolgimento del tirocinio deve avvenire al quinto anno di iscrizione e non negli anni successivi.

Avverso questa decisione lo studente proponeva ricorso per cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della convenzione-quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza che, ai fini dell'ammissione all'anticipazione del tirocinio, richiedono soltanto che il richiedente sia in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni ed abbia ottenuto crediti nei sette principali settori scientifico-disciplinari, non essendo invece richiesto che l'iscrizione avvenga al quinto anno del corso di laurea.

Riteneva inoltre che vi fosse violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della convenzione stipulata il 12 marzo 2018 tra l'Ordine degli Avvocati di e l'Università, che pone il solo requisito qualitativo della media dei voti agli esami e non quello quantitativo inerente al numero degli anni di iscrizione.

Infine il ricorrente riteneva vi fosse stata violazione della L. 8 agosto 1990, n. 241, art. 3 in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi e della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 41, comma 6, lett. d) e del D.M. 17 marzo 2016, n. 70, art. 5, comma 4, per avere richiesto un requisito di ammissione al tirocinio anticipato - quello di non essere fuori corso - non previsto dalla legge che, in particolare, non fa riferimento al "quinto anno" o all'"ultimo anno del corso legale", ma solo all'"ultimo anno del corso di studio" ai fini dell'iscrizione anticipata nel registro dei tirocinanti.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Per la Suprema Corte le critiche illustrate dal ricorrente non scalfiscono la correttezza in diritto della decisione impugnata, le cui argomentazioni si fondano sul dato testuale della L. n. 247 del 2012, art. 41, comma 6, secondo cui "Il tirocinio può essere svolto: (...) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza".

Il riferimento all'"ultimo anno del corso di studio", diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non può essere inteso come ultimo anno, qualunque esso sia, del corso di studio, ma necessariamente come l'ultimo del corso legale al quale si sia "regolarmente iscritti" che è il quinto anno.

Questa conclusione non è smentita, ma indirettamente avvalorata dal D.M. n. 70 del 2016 che, all'art. 5, comma 4, fa riferimento alla "durata legale del corso" proprio con riferimento allo studente praticante che non consegua il diploma di laurea "entro i due anni successivi", imponendogli di "chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti".

Ad una opposta conclusione non può pervenirsi alla luce delle due convenzioni sopra indicate, stipulate ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 40, comma 1, la cui eventuale violazione non è censurabile in termini di violazione di norme di diritto, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, non potendosi riconnettere ad esse la natura né le caratteristiche delle norme di legge. Si tratta, infatti, di atti negoziali di cui la legge prevede l'adozione nell'ottica della "piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi" (art. 40, comma 2), ai quali è possibile riconnettere, al più, un valore di fonte normativa integrativa, non essendo tuttavia (le disposizioni convenzionali ivi previste) suscettibili di affermarsi come regole autonome di carattere generale, vincolanti e derogative del precetto legislativo.

Ed ancora, aggiungono i giudici di legittimità, la questione relativa all'affermata impossibilità di presentare la domanda di ammissione al tirocinio anticipato prima che fosse tardivamente stipulata la convenzione tra l'Ordine degli Avvocati e l’università, in data 12 marzo 2018, a causa del ritardo nell'emanazione del D.M. n. 76 del 2016, non è comunque rilevante, perché non idonea a superare il fatto impeditivo, non specificamente contestato, che il ricorrente, al momento della domanda in data 30 marzo 2018, era fuori corso e, dunque, non legittimata ad ottenere l'iscrizione anticipata. la L. n. 247 del 2012, art. 41, comma 6, lett. d), prevedendo l'anticipazione del tirocinio "nel caso previsto dall'art. 40", condiziona il relativo diritto degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio al fatto che siano stipulati gli accordi tra i consigli dell'ordine degli avvocati e le università per la disciplina dei rapporti reciproci, come risulta anche dal D.M. n. 76 del 2016, che prevede, all'art. 5, comma 6, che "la stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi".

Infine, quanto alla censura di violazione della Direttiva n. 2000/78/CE, in tema di discriminazioni, per la corte di piazza Cavour tale questione, otre a doversi considerare “nuova”, è stata comunque formulata in modo astratto, poco comprensibile e inidonea a scalfire l'interpretazione della normativa offerta dal Consiglio Nazionale Forense, la quale è coerente con la ratio legis di consentire agli studenti più impegnati nello studio, in regola con gli esami e non fuori corso, di anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro.

In conclusione, la Suprema Corte decideva per il rigetto del ricorso.

Il tirocinio professionale può essere svolto dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno di giurisprudenza. Lo studente fuori corso, pertanto, non è legittimato a iscriversi anticipatamente al registro dei praticanti avvocati. Ad affermarlo sono le sezioni Unite della Cassazione che stoppano la richiesta di iscrizione anticipata di una laureanda in giurisprudenza che, pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, risultava fuori corso da due anni e quindi non legittimata a iniziare lo svolgimento del tirocinio. I giudici di legittimità sottolineano come per la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (legge 247/2012, articolo 41, comma 6), il tirocinio professionale può essere svolto anche in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti che siano iscritti all'ultimo anno di giurisprudenza "regolarmente".

Cass. civ., sez. un., n. 24379 del 3 novembre 2020

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