Attività di cartomante: entro quali confini può considerarsi attività lecita?

Prospettare al cliente proprietà prodigiose o taumaturgiche comporta il profilarsi dell'ipotesi della ciarlataneria.



Finché la prestazione cartomantica viene offerta nella sua reale essenza ed il corrispettivo pattuito conserva un ragionevole equilibrio con la stessa, non è dato discutere di "speculatività" dell'attività del soggetto erogatore, mentre laddove alla stessa vengano attribuite proprietà prodigiose o taumaturgiche e, facendo leva su di esse, sia richiesto un corrispettivo sproporzionato rispetto alla sua valenza meramente "consolatoria", potrà dirsi integrata l'ipotesi (vietata) della "ciarlataneria".

Cons. Stato n. 4289 del 1 luglio 2020 

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