Il concetto di "condizione ambientale" nella nuova progettazione.

Occorre una nuova procedura di "Via" in caso di rilevanti modifiche tra il progetto originario e quello definitivo.



In presenza di rilevanti modifiche intervenute tra lo stadio della progettazione preliminare e quello della progettazione definitiva, da cui derivino nuovi e/o ulteriori impatti significativi sull'ambiente prima non previsti, si deve effettuare una nuova procedura di Via, in conformità alle direttive europee, per cui la valutazione ambientale deve sempre coincidere con l'atto che autorizza alla realizzazione dell'intervento.

In attuazione della direttiva 2014/52/Ue il Dlgs n. 104 del 2017 ha introdotto nell'ordinamento nazionale il concetto di "condizione ambientale" apposta al provvedimento di Via non più limitata ai soli "requisiti per la realizzazione del progetto" ovvero alle "misure per prevenire, ridurre e compensare gli impatti ambientali negativi", ma estesa alla descrizione puntuale delle misure di monitoraggio ambientale (articolo 5, lettera o-quater) del Dlgs n. 152 del 2006, come inserita dal Dlgs 104/2017); all'autorità pubblica competono poi le "Verifiche di ottemperanza" delle condizioni ambientali, allo scopo di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive (articolo 28, comma 2).

Le "condizioni ambientali" del provvedimento di Via (su cui si veda anche l'articolo 25, comma 4, del Dlgs n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, del citato Dlgs n. 104 del 2017), sono dunque regole finalizzate a mitigare l'impatto dì un progetto sull'interesse ambientale sulla base della misurazione del tipo di impatto qualitativo e quantitativo derivante dall'attività assentita.

Cons. Stato, n. 1164 del 13 febbraio 2020 

Fai una domanda