Il principio di rotazione nelle procedure negoziate: quando va applicato?

Non si applica se la stazione appaltante ha predisposto gli inviti utilizzando l'elenco degli operatori economici in possesso della richiesta categoria OS e che hanno espresso manifestazioni di interesse per la gara.



Il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata (cfr. Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160).

Tale principio ha infatti l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (cfr. Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara, in quanto lo scopo è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (cfr. Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854).

Indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è l'omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l'inibizione (cfr. Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524).

Qualora la stazione appaltante predisponga gli inviti limitandosi ad utilizzare l'elenco degli operatori economici in possesso della richiesta categoria OS e che hanno espresso manifestazioni di interesse per la gara, non va applicato il principio di rotazione, non sussistendo quell'esercizio di discrezionalità che detto principio si propone di bilanciare.

Cons. Stato, sez. V, n. 8030 del 15 dicembre 2020 

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