Procreazione medicalmente assistita: la disciplina eterologa e omologa.

Illegittima la previsione di una disciplina diversa a carico del Servizio sanitario regionale.



Deve considerarsi illegittima la delibera della Giunta regionale che prevede una diversa disciplina per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a carico del Servizio sanitario regionale, rispetto a quella omologa.

La delibera impugnata nel prevedere invece il limite del 43° anno d'età della donna, crea un'irragionevole disparità di trattamento che non trova fondamento su alcuna evidenza scientifica.

Se ha una sua plausibilità logica l'affermazione di principio secondo cui i rischi connessi alla gravidanza aumentino con l'avanzare dell'età della donna e possano ragionevolmente incrementarsi nel caso di ovodonazione, allo stesso tempo non può dirsi qui sufficientemente dimostrato che il limite di età, fissato nel quarantatreesimo anno, costituisca la soglia limite oltre la quale le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo perdano la loro efficacia ovvero si rivelino finanche pericolose sì da poter ancorare, in modo rigido, a tale soglia di età (43 anni) la previsione più elastica mutuabile dal dato normativo di riferimento che recepisce come criterio discretivo quello dell''età potenzialmente fertile dei soggetti.

Deve considerarsi illegittima la delibera della Giunta regionale che prevede una diversa disciplina per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a carico del Servizio sanitario regionale, rispetto a quella omologa.

Cons. Stato, n. 7343 del 24 novembre 2020 

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