Perquisizioni personali e domiciliari: è sufficiente l'autorizzazione telefonica?

Occorre in ogni caso la successiva motivata convalida del giudice.



L'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (testo unico stupefacenti) è incostituzionale laddove non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.

La necessità di una espressa motivazione dell'atto è funzionale alla tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere, così da poterle, all'occorrenza, anche contestare, le ragioni per quali è stata disposta una limitazione dei suoi diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare.

L'autorizzazione telefonica, che non lascia alcuna traccia accessibile e nessuna visibilità delle sue ragioni, né per l'interessato né per il giudice, non è in grado di soddisfare questo requisito, mentre la soluzione più rispettosa dei diritti costituzionali è quella di agganciare puntualmente la convalida della perquisizione a un dato cronologico, ovvero le 48 ore successive.

Non è sufficiente l'autorizzazione telefonica per le perquisizioni antidroga, poichè qualsiasi atto di restrizione di libertà personali deve essere motivato, come imposto dagli articoli 13 e 14 della Costituzione.

Corte Cost. n. 252 del 26 novembre 2020 

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