Intermediazione finanziaria: quali gli oneri probatori gravanti sull'investitore?

Il cliente deve provare il difetto informativo che abbia effettivamente inciso sulla scelta di investimento.



L’eventuale inadempimento dell’obbligo informativo, da parte dell’intermediario configura non già un’ipotesi di nullità dell’acquisto del titolo, bensì la violazione di una regola di condotta, cosicché occorre valutare la gravità di siffatto inadempimento, ai fini della eventuale risoluzione del negozio, e la sussistenza di un nesso causale fra inadempimento e danno, ai fini risarcitori.

E' onere dell’investitore provare come il difetto informativo imputato all’intermediario abbia concretamente inciso sulla scelta operata, tenuto conto sia delle informazioni al momento disponibili sul mercato, sia della propensione al rischio risultante dalle dichiarazioni rese all’intermediario nell’ambito del contratto quadro, ovvero dalla composizione del suo portafoglio.

Corte app. Milano, n. 2893 del 10 novembre 2020 

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