Separazione tra coniugi: quali i presupposti dell'addebito?

L'infedeltà non è sufficiente ma occorre anche provare il rapporto causale tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza.



Per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche lo stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l'elemento della intollerabilità della convivenza.

Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà (nel caso di specie, l'addebito della separazione all'altro coniuge) l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza matrimoniale, allegare e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, e, quindi, l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, per cui vanno valutate le condotte dei coniugi al fine di determinare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento di uno dei coniugi e la intollerabilità della convivenza.

Corte app. Salerno n. 1089 del 12 ottobre 2020

Fai una domanda