Annullamento di un atto amministrativo davanti al G.A., risarcimento del danno e interruzione della prescrizione. Cass. sez.lav. 10 novembre 2011 n. 23425.



 Un medico convenzionato della ex USL chiedeva il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca della convenzione. Il Tribunale di prime cure e la Corte di Appello rigettavano la domanda ritenendo il diritto azionato dal ricorrente prescritto per decorso del termine di cinque anni previsto per la responsabilità extracontrattuale e anche del termine di dieci anni previsto per la responsabilità contrattuale.

In particolare la Corte territoriale considerava  che l'atto introduttivo del giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca della convenzione non interrompe il decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno in quanto in quella sede non sono state azionate pretese risarcitorie.

Il medico ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su un unico motivo deducendo che la domanda di annullamento di un atto amministrativo, pur non pregiudiziale al diritto al risarcimento del danno, comunque dimostra necessariamente la volontà del creditore di reagire al comportamento dell'amministrazione debitrice sotto tutti i profili, ivi compreso quello relativo alla pretesa risarcitoria: con la conseguenza che il giudizio proposto innanzi ai giudici amministrativi varrebbe ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato ed ha statuito, sulla scia del prevalente indirizzo giurisprudenziale, stigmatizzato con le Sezioni Unite del 2008 n.9040, il principio secondo cui 
“la domanda di annullamento di un provvedimento illegittimo, proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione per legge davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del giudizio amministrativo. Ciò perchè il frazionamento della tutela giudiziaria fra processo amministrativo e processo civile non può risolversi in un indebolimento delle pretese sostanziali del cittadino”. 
La Corte adita ha anche evidenziato che tale principio vale anche per la translatio iudicii, anche se il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto della propria giurisdizione.
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Cassazione civile  sez. lav. 10 novembre 2011  n. 23425
Con sentenza del 9 ottobre 2008 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 maggio 2006 che ha rigettato la domanda con la quale B.G., già medico convenzionato della ex USL n. (OMISSIS) di Palermo, ha chiesto il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca della convenzione intervenuta con delibera del giugno 1985, ritenendo il diritto azionato prescritto per decorso del termine quinquennale previsto per la responsabilità extracontrattuale, e del termine decennale previsto per la responsabilità contrattuale. La Corte territoriale ha considerato che l'atto introduttivo del giudizio promosso dal B. innanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca della convenzione non interrompe il decorso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno in quanto in quella sede non sono state azionate pretese risarcitorie.
Il B. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su un unico motivo.
Resiste con controricorso l'Assessorato ala Sanità della Regione Siciliana. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..
DIRITTO
Con l'unico motivo di ricorso il B. lamenta violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare il ricorrente deduce che la domanda di annullamento di un atto amministrativo, pur non pregiudiziale al diritto al risarcimento del danno, comunque dimostra necessariamente la volontà del creditore di reagire al comportamento dell'amministrazione debitrice sotto tutti i profili, ivi compreso quello relativo alla pretesa risarcitoria. Pertanto il ricorrente afferma che il giudizio proposto innanzi ai giudici amministrativi varrebbe ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il ricorso è fondato.
La domanda di annullamento di un provvedimento illegittimo, proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione per legge davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento per tutta la durata del giudizio amministrativo. Ciò perchè il frazionamento della tutela giudiziaria fra processo amministrativo e processo civile non può risolversi in un indebolimento delle pretese sostanziali del cittadino (Cass. Sez. un. 8 aprile 2008 n. 9040).
Ciò vale anche per il principio della translatio iudicii, anche se il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto della propria giurisdizione.
Deve perciò essere cassata la sentenza d'appello, la quale ha negato che la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo abbia interrotto la prescrizione del connesso diritto al risarcimento del danno.
Cassata la sentenza, il giudizio va rinviato alla stessa Corte d'Appello di Palermo, che, in diversa composizione, pronuncerà attenendosi al detto principio di diritto, provvedendo anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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