Comparto scuola: reiterazione illegittima di contratti a termine.

L'immissione in ruolo di personale docente e ATA con sistemi concorsuali pregressi alla L. 107/2015 è misura proporzionata.



Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l'operare degli strumenti selettivi-concorsuali pregressi alla L. n. 107 del 2015, senza preclusione per il risarcimento di eventuali danni ulteriori e diversi, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto.

Cass. civ., sez. lav., n. 3472 del 12 febbraio 2020

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