Contratto preliminare e adempimento in forma specifica.

I dati catastali devono essere indicati al momento della decisione del giudice ma possono essere prodotti anche in corso di causa.



In tema di contratto preliminare, la presenza delle menzioni catastali, ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, rappresentando, al pari di quanto previsto per le menzioni edilizie ed urbanistiche, una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., deve sussistere al momento della decisione - la relativa produzione potendo intervenire anche in corso di causa, non incorrendo nelle ordinarie preclusioni - ed è richiesta anche per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 29 cit.

Il mancato riscontro, da parte del giudice investito della domanda di adempimento del contratto in forma specifica, dell'esistenza di tali menzioni costituisce, pertanto, un "error in iudicando", i cui effetti si esauriscono, tuttavia, all'interno del processo e non integrano un vizio di contenuto-forma della sentenza, tale da determinarne la nullità ovvero la inidoneità ad essere trascritta.

Cass. civ.  n. 12654 del 25 giugno 2020

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