Danno subito dai congiunti per fatto illecito altrui: danno diretto o danno riflesso?
E' un danno diretto quale conseguenza della lesione inferta al parente prossimo.
Il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta
al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente
dirette.
Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza
d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.
Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque
insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni.
Cass. civ. Ord. n. 7748 dell'8 aprile 2020
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Diritto Civile. Il danno per i congiunti della vittima di incidente stradale calcolato sulla durata effettiva della vita del defunto. Cass. 23053/09.
Interessante pronuncia della Cassazione quella in commento; pronuncia che permette un riepilogo su tale annosa questione del danno iure proprio e del danno iure hereditatis, anche a seguito della corposa proliferazione di pronunce su tali problematiche.
Preliminarmente occorre ricordare che da sempre, e maggiormente a seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sul danno non patrimoniale, in omaggio al vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, in riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come ampia categoria, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale da perdita del congiunto parte della giurisprudenza ha anche focalizzato l’attenzione sulla consistenza della perdita ossia nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dall’irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali esse normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo familiare.
In relazione a ciò la giurisprudenza ha più volte affermato che non essendo configurabile un danno in re ipsa esso deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, venendo in rilievo un pregiudizio che si proietta nel futuro. In particolare è stato recentemente ribadito che ai prossimi congiunti, ai sensi dell’art. 2043 c.c., di un soggetto in giovane età che ha riportato lesioni gravemente invalidanti sulla futura capacità lavorativa in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alla circostanza del caso concreto si prospetti non come effettivamente probabile, sulla scorta di parametri di regolarità causale “dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che la vittima delle lesioni avrebbe goduto di un reddito proprio” (Cass. 3 aprile 2008 n. 8546). E’ il caso ad esempio del giovane deceduto che avrebbe presumibilmente trovato un utile impiego, anche alla luce del tipo di studi intrapreso, la cui retribuzione , al di là della sua ipotetica entità, sarebbe senz’altro stata devoluta, almeno in parte, ai bisogni familiari e quindi del prossimi congiunti istanti.
Il danno morale iure hereditatis è stato attibuito dalla giurisprudenza in relazione al lasso di tempo intercorrente tra la realizzazione dell’evento e la morte: in tale lasso di tempo il congiunto avrebbe potuto acquisire il relativo diritto.
Il danno morale iure proprio è il danno patito dall’istante direttamente dalla perdita del congiunto: il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico direttamente sulla propria persona. L’interesse lamentato, in tal caso, è quello presumibilmente della intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione.
La sentenza in commento sancisce il principio secondo il quale l’ammontare del danno biologico va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma in relazione alla sua effettiva durata. Secondo la Corte l’istante non allega e prova alcun elemento valido per suffragare la tesi secondo la quale le figlie dopo essersi laureate e dopo aver ottenuto un lavoro avrebbero contributo ad aiutarla economicamente prospettando una situazione proiettata astrattamente nel futuro, ma senza alcun appiglio e prova nel presente.
Per quanto concerne la liquidazione del danno morale iure proprio, sulla scia di costante e dominante orientamento giurisprudenziale, la sentenza in rassegna sancisce che la stessa sfugge ad una previa valutazione analitica e resta affidata all’apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice del merito. Come già evidenziato, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal congiunto in conseguenza della uccisione del familiare deve avvenire in base a valutazione equitativa vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico. Si deve deve tener conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza quali ad esempio la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.
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