DIRITTO PENALE. Il cliente denuncia il professionista al Consiglio dell'Ordine: quando vi è diffamazione? Cass. pen. 15 luglio 2011 n. 28081.



Nota dell'Avv. Augusto Careni.

La sentenza in commento offre interessanti riflessioni sulla natura del procedimento di verifica di congruità della “parcella” professionale dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La vicende ha inizio a seguito dell’invio, da parte di un cliente, di una lettera al competente Consiglio dell’Ordine nella quale veniva criticato l’operato del professionista sotto l’aspetto della correttezza professionale nel rapporto con il cliente stesso nonché sotto l’aspetto della negligenza e imperizia nello svolgimento degli incarichi ricevuti. 
Il professionista si rivolge quindi all’Autorità Giudiziaria vedendo lesa la propria reputazione e onorabilità e al termine del procedimento, il cliente viene condannato per diffamazione dal Giudice di Pace.
In appello il Tribunale conferma sostanzialmente la condanna in primo grado relativamente alla diffamazione, mentre viene parzialmente modificata la condanna al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale.
I giudici del merito hanno ritenuto che la procedura che si svolge innanzi a un Consiglio dell'Ordine professionale sia di tipo non contenziosa, con la conseguenza che non può trovare applicazione la causa di non punibilità ex articolo 598 c.p.
Sul punto gli orientamenti della Suprema Corte non sono univoci, ed infatti secondo un indirizzo l'esimente di cui all'articolo 598 c.p. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare, atteso che tale l'esimente attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
Altra pronuncia, al contrario, sostiene che l'esimente di cui all'articolo 598 c.p., è applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense e ciò in ragione dell'estrema genericità della lettera dell'articolo 598 c.p., e dall'individuazione della relativa ratio, ispirata alla massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, osserva la predetta sentenza, il Consiglio dell'Ordine forense, dando corso alla procedura di sua competenza, esercita un'attività oggettivamente riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche, dal momento che il controllo del corretto esercizio della professione forense corrisponde all'interesse pubblico all'uso corretto, da parte del professionista, del potere riconosciutogli dallo Stato.
I giudici di piazza Cavour  osservano in primo luogo che l’art. 598 c.p. parla di offese, da intendersi come espressioni inurbane, volgari, spregiative, contumeliose. Tali manifestazioni, pur non essendo lecite, non sono penalmente represse - se contenute in scritti presentati o in discorsi pronunziati innanzi alle Autorità di cui sopra.
E’ opportuno aggiungere che l'offesa va tenuta distinta dall'accusa, poichè mentre per l'offesa formulata in una delle occasioni di cui al ricordato articolo 598 c.p., l'offensore "non risponde", essendo operativa la causa di non punibilità, per l'accusa, l'accusatore non può che assumere la responsabilità di quel che dice. 
Concludono quindi i giudici di legittimità affermando che non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero. Ciò in quanto il cliente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi attraverso il diritto di critica (nella specie con l’esposto o la missiva).
_______________________
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 15 luglio 2011, n. 28081
RILEVATO IN FATTO
Ta. Wa. fu condannato da GdP di Napoli alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento danni nei confronti della costituita PC in quanto riconosciuto colpevole del delitto di diffamazione in danno dell'avv. De. Vi. Ra. , per avere inviato una lettera al competente Consiglio dell'ordine, con la quale criticava la condotta del predetto professionista, affermando tra l'altro che sua figlia non aveva mai conferito al De. Vi. mandato per redazione di atti di precetto e che, quindi, il predetto aveva evidentemente abusato di fogli firmati in bianco, tenendo, per tanto, un atteggiamento scorretto sotto ogni profilo (deontologico, professionale, giuridico), connotato da una condotta reticente, in quanto non notizia circa il pagamento che l'esponente aveva effettuato in favore del CTU e comunque da imperizia e negligenza, atteso il disastroso risultato ottenuto.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di condanna di primo grado, ha annullato la predetta pronunzia limitatamente alle statuizioni concernenti la condanna dell'imputato al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Ricorre per cassazione il Ta. e deduce violazione degli articoli 598 e 51 cp..
Il giudice di appello ha ritenuto che la missiva avesse introdotto un iter di natura non contenziosa. Atteso che l'organo professionale non avrebbe natura e funzioni giurisdizionali. Da qui la inapplicabilita' della causa di non punibilita' ex articolo 598 c.p..
La decisione e' errata in quanto la lettera del Ta. segnava l'inizio di una attivita' difensiva volta a sostenere le proprie ragioni innanzi alla autorita' che doveva decidere circa il parere di congruita' degli onorari. In realta', l'organo professionale, quando esercita le competenze in tema di onorari, svolge certamente la funzione di organo amministrativo, avendo anche potere di conciliare le controversie insorte tra professionista e cliente. Secondo la SC, l'esimente di cui all'articolo 598 c.p., costituisce applicazione estensiva del generale principio di cui all'articolo 51 c.p..
Il Ta. aveva necessita' di esporre i fatti al competente organo professionale. Le affermazioni che si leggono nel capo di imputazione corrispondono a fatti storici di cui al fascicolo processuale. Ne consegue che l'imputato ha certamente esercitato un suo diritto nell'esporli al competente Consiglio dell'ordine. Per tale motivo, per altro, in appello era stata richiesta rinnovazione del dibattimento per acquisire atti della causa civile a dimostrazione della rispondenza al vero delle affermazioni fatte dal Ta. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
I giudici del merito hanno ritenuto che quella che si svolge innanzi a un Consiglio dell'Ordine professionale sia procedura non contenziosa, con la conseguenza che non puo' trovare applicazione la causa di non punibilita' ex articolo 598 c.p..
Al proposito, bisogna ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha espresso orientamenti non univoci.
In base alla pronunzia ASN 200240725 - RV 223188 (e alla risalente ASN 197100651 - RV 118609), l'esimente di cui all'articolo 598 c.p. (non punibilita' delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorita' giudiziarie e amministrative) non e' applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non e' parte nel successivo giudizio disciplinare, atteso che l'esimente di cui all'articolo 598 c.p., attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
Tuttavia, la piu' recente giurisprudenza appare orientata in senso contrario. Invero, secondo ASN 200833453-RV 241393, l'esimente di cui all'articolo 598 c.p., e' applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense. La sentenza in questione prende le mosse dalla considerazione dell'estrema genericita' della lettera dell'articolo 598 c.p., e dall'individuazione della relativa ratio, ispirata alla massima liberta' nell'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, osserva la predetta sentenza, il Consiglio dell'Ordine forense, dando corso alla procedura di sua competenza, esercita un'attivita' oggettivamente riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche, dal momento che il controllo del corretto esercizio della professione forense corrisponde all'interesse pubblico all'uso corretto, da parte del professionista, del potere riconosciutogli dallo Stato.
La procedura instaurata va definita, quindi, in termini di procedimento e il Consiglio dell'Ordine forense esercita poteri propri di un'autorita' amministrativa, quale quello disciplinare, suscettibile di essere sottoposto a successivo controllo giurisdizionale. Ne', in senso contrario, puo' argomentarsi sulla base della natura del procedimento che si svolge presso il Consiglio dell'Ordine forense territoriale, natura solo amministrativa e non giurisdizionale (come invece per il procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense): la giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l'esimente in esame e' applicabile anche ad atti "funzionali" all'esercizio del diritto di difesa, pur se precedono l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale (ASN 200305384-RV 224662; ASN 200107000-RV 221388, che hanno ritenuto l'applicabilita' dell'esimente ex articolo 598 c.p., alle offese contenute nell'atto di citazione - benche' esso sia destinato ad essere notificato prima della costituzione delle parti e, quindi, prima dell'instaurazione del procedimento- e in un'istanza di ricusazione, proposta nell'ambito del procedimento principale).
Conclude poi la sentenza 33453 del 2008, rilevando che l'autore dell'esposto al Consiglio dell'Ordine forense e' "parte del relativo procedimento", dovendosi intendere per parte "chiunque sia titolare di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare).tutelato dalla legge anche, in forma mediata, con il ricorso all'autorita' giudiziaria o amministrativa" e, quindi, anche se si tratti di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo; d'altra parte, tutti i procedimenti amministrativi sono soggetti al principio dell'istruzione "partecipata", ad eccezione di quelli espressamente indicati dallaLegge n. 241 del 1990.
Recentemente, pero', ASN 201024003-RV 247396 ha ribadito che l'esimente di cui all'articolo 598 c.p., non e' applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto inviato per comunicazione al Consiglio dell'Ordine forense.
Tanto premesso, due considerazioni vanno formulate.
La prima consiste nel ricordare che l'articolo 598 c.p., menziona l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa. Orbene, poiche' non e' dubbio che anche il giudice amministrativo debba essere qualificato "autorita' giudiziaria" (quantomeno a far tempo dalla istituzione, nel 1889, della 4 sezione del Consiglio di Stato, la cui natura giurisdizionale fu ribadita dalla Legge 7 marzo 1907 n. 62), consegue che per "autorita' amministrativa" non possa intendersi il giudice amministrativo, ma l'autorita' amministrativa "non giurisdizionale" e tuttavia decidente nell'ambito del cc.dd. ricorsi amministrativi (gerarchico, in opposizione, straordinario al Capo dello Stato). La seconda considerazione consiste nel fatto che l'articolo 598 c.p., parla di offese, da intendersi come espressioni inurbane, volgari, spregiative, contumeliose. Tali manifestazioni, pur non essendo lecite, non sono penalmente represse - se contenute in scritti presentati o in discorsi pronunziati innanzi alle Autorita' di cui sopra- per una esplicita scelta del legislatore, che ha voluto garantire la massima libertas convicii.
Non e' dunque corretto affermare che l'articolo 598 c.p., altro non e' che una "specificazione" del piu' generale diritto di critica, garantito dall'articolo 51 c.p., e dall'articolo 21 Cost..
Non fosse altro che, mentre la libertas convicii non ha limiti (l'eventuale sanzione non penale interviene ex post), il diritto di critica ha i noti limiti individuati dalla giurisprudenza (rilevanza sociale, continenza e verita' della notizia sulla quale si innesta la attivita' valutativa e, appunto, critica).
Il fatto e' che l'offesa va tenuta distinta dall'accusa; e, mentre, per l'offesa formulata in una delle occasioni di cui al ricordato articolo 598 cp, l'offensore "non risponde", essendo operativa la causa di non punibilita', per l'accusa, l'accusatore non puo' che assumere la responsabilita' di quel che dice. Ovviamente, anche accusare - specie se lo si fa per far valere un proprio diritto - e' lecito, ma occorre che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di cio'.
Ed e' essenzialmente per tale motivo che e' stato ritenuto (ASN 200803565-RV 238909) non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero; questo perchè il cliente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi. La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l'altrui condotta.
Nel caso in esame, per quanto si legge nel capo di imputazione, il Ta. ha addebitato al De. Vi. condotte deontologicamente e penalmente rilevanti (abuso di foglio firmato in bianco, scorretta gestione del rapporto professionale ecc.) sulle quali e' giusto e opportuno che il competente Consiglio dell'Ordine (e non solo esso) compia i necessari accertamenti e assuma le conseguenti decisioni.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto e la sentenza va annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli, per nuovo esame.

Fai una domanda