Disciplina degli stupefacenti: tra connivenza e concorso nel reato.

Nella prima l'agente mantiene un comportamento meramente omissivo, nella seconda partecipa con un contributo che può concretizzarsi in diverse forme.



La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile ed il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente una certa sicurezza o comunque garantendogli, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare.

Spetta al giudice di merito indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante che integra il concorso modale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato, fermo restando che la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale mentre può essere sufficiente una volontà di adesione all'attività criminosa altrui tramite forme agevolative della detenzione dello stupefacenti, con la consapevolezza di apportare un contributo causale, assicurando all'agente una certa sicurezza o garantendo anche implicitamente una collaborazione in caso di bisogno.

Cass. pen. n. 34754 del 20 novembre 2020 

Fai una domanda