Esposizione a campi elettrici e magnetici: quando si eccedono i limiti?

I limiti vanno rispettati a prescindere dall’attuale adibizione degli edifici interessati dall’esposizione.



I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, disciplinati dall’art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno rispettati a prescindere dall’attuale adibizione degli edifici interessati dall’esposizione medesima ad usi che implichino una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, essendo al contrario sufficiente, in ragione del principio di precauzione di matrice comunitaria, la loro potenziale destinazione a siffatti usi.

Cass. civ., Sez. II, ord., n. 6897 dell'11 marzo 2021

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