Guida in stato di ebbrezza: gli esami ematici sul conducente del veicolo.

Necessario l'avviso della facoltà di assisteste da un difensore di fiducia pena la nullità.



Gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su persona che, siccome conducente coinvolto in un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.

La violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.p.

Cass. pen., sez. IV, n. 36790 del 21 dicembre 2020

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