Inadempimento di contratti e frode nelle pubbliche forniture.

Per fornitura deve intendersi anche le prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative.



Ai fini della configurabilità dei reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il termine “fornitura” si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. 

Cass. pen. n. 28130 dell'8 ottobre 2020 

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