Legittima difesa configurabile solo in presenza di un mezzo usato proporzionato all'offesa?

Valutabili a difesa dell'aggredito anche l'uso di mezzi sproporzionati all'aggressione se valutati in relazione alle specifiche e peculiari circostanze da esaminare.



Quando vi sia il dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, in presenza di un principio di prova o di una prova incompleta, esso non può che giovare all'imputato; e lo stesso vale con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, quando emergano circostanze di fatto che giustifichino la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo e sorreggano l'erroneo convincimento di versare nella necessità di difesa, poiché tali circostanze, anche se considerate non del tutto certe, portano ugualmente a ritenere sussistente la legittima difesa putativa.

E ogni volta che sia ipotizzabile (anche come conseguenza dell'applicazione del canone in dubbio pro reo) la difesa legittima, non basta una oggettiva sproporzione del mezzo usato e delle conseguenze prodotte a fare ritenere comunque sussistente la responsabilità di chi reagisce a titolo di colpa.

L'adeguatezza della reazione va verificata con riferimento alle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non astratto, in relazione a tutti gli elementi di fatto - oggettivi e soggettivi - che connotano l'aggressione, sicché quando l'aggredito, fisicamente e psicologicamente più debole, abbia realmente un solo mezzo a disposizione per difendersi e l'aggressione subita non sia altrimenti arrestabile, l'uso di tale strumento, può risultare non eccessivo, se, usato con modalità diverse, poteva ritenersi adeguato.

Cass. pen. n. 20741 del 13 luglio 2020

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