Maltrattamento in famiglia e sospensione della responsabilità genitoriale.

La pena accessoria della sospensione è applicabile anche se la condotta di reato sia rivolta all'altro genitore.



In tema di maltrattamenti in famiglia, è applicabile la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall’art. 34, comma secondo, c.p., anche quando le condotte di reato, colpendo l’altro genitore, siano indirettamente rivolte contro i figli minori, costringendoli ad assistere, secondo i parametri normativi di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, c.p., ad atti di violenza e sopraffazione destinati ad avere inevitabili conseguenze sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica.

Cass. pen. n. 34504 3 dicembre 2020

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