Massaggi non terapeutici: č configurabile il reato di esercizio abusivo di professione?

L'utilizzo di prodotti qualificabili come "terapeutici" non ne rendono professionale l'impiego.



La natura terapeutica di massaggi praticati non può desumersi dalla circostanza dell'utilizzo per le manipolazioni canfora o olio di lino, trattandosi di prodotti di libero acquisto senza necessità di alcuna prescrizione da parte di un medico.

Le qualità asseritamente "terapeutiche" di un prodotto non ne rendono professionale l'impiego, così come non può ritenersi tale da integrare l'esercizio abusivo della professione medica la somministrazione da parte di un ristoratore di pasti cucinati con uno qualunque dei plurimi alimenti notoriamente aventi qualità lato sensu "terapeutiche" o favorevoli per la salute.

Deve, pertanto, escludersi la configurazione del reato di esecizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. nell'esecizio di massaggi qualificabili come "non" terapeutici.

Cass. pen. n. 12539 del 20 aprile 2020

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