Notifica atto di accertamento fiscale: quando è valida?

Valida quella eseguita direttamente dall'agente postale anche senza la consegna del plico al destinatario.



È valida la notifica dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate eseguito direttamente a mezzo del servizio postale  (legge n. 146/1998), anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto.

In tale ipotesi, infatti, la notifica si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso nella cassetta postale.

Al  soggetto abilitato alla notificazione con modalità semplificata, ovvero senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, non si applica l’art. 8 della legge 890/1982 che prevede l’invio della seconda raccomandata informativa contenente l’avviso di giacenza. 

Cass. civ., ord., n. 10131 del 28 maggio 2020

 

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